I saggiatori di metalli preziosi e il nuovo quadro normativo per il mercato finanziario svizzero

Silvan Thoma Director, Legal FS Regulatory & Compliance Services, PwC Switzerland 19 Mar 2019

L'adeguamento alle nuove disposizioni delle leggi sugli istituti finanziari, sul riciclaggio di denaro e sul controllo dei metalli preziosi.

I cambiamenti introdotti dal nuovo quadro normativo per il mercato finanziario svizzero hanno conseguenze per i saggiatori del commercio: saranno soggetti alla vigilanza da parte di nuovi organismi e dovranno adottare misure organizzative e alcuni dovranno richiedere l'autorizzazione della FINMA. Il presente documento fornisce una panoramica sui requisiti previsti per i saggiatori del commercio nell'ambito del nuovo quadro normativo e sulle modalità per mettersi in regola.

Sintesi del nuovo quadro normativo

Il nuovo quadro normativo introduce una differenza tra saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari e quelli che non commerciano in tali metalli.

I saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari dovranno:

  • annunciarsi alla FINMA entro il 30 giugno 2020;
  • presentare domanda di iscrizione a un organismo di autodisciplina per il riciclaggio di denaro entro la fine del 2020;
  • adempiere agli obblighi e ai requisiti organizzativi imposti dalle nuove norme entro la fine del 2021 e
  • presentare domanda di autorizzazione alla FINMA entro la fine del 2021.

I saggiatori del commercio che non commerciano metalli preziosi bancari e che attualmente sono subordinati direttamente alla FINMA dovranno:

  • presentare domanda di iscrizione a un organismo di autodisciplina per il riciclaggio di denaro entro la fine del 2020.

Si consiglia vivamente ai saggiatori del commercio di iniziare a prepararsi in vista dei cambiamenti in modo da mettersi in regola ed evitare di dover introdurre modifiche alla loro corporate governance all'ultimo minuto.

Premessa

La nuova legge sugli istituti finanziari (LIsFi) si iscrive in una vasta riforma del panorama regolamentare dei mercati finanziari svizzeri. L'entrata in vigore di questa legge e della relativa ordinanza è prevista per il 1° gennaio 2020. La LIsFi modificherà altre leggi, come la legge sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) e legge sul riciclaggio di denaro (LRD).

I saggiatori del commercio (Il termine “saggiatori del commercio” è inteso ai sensi dell'art. 41 segg. LCMP (DE: “Handelsprüfer”, FR: “Essayeurs du commerce”, EN: “Trade assayers”)) sono intermediari finanziari ai sensi della LRD. (art. 2 cpv. 3 lett. C LRD) Oggi queste società sono in genere direttamente subordinate all’Autorità federale svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Lo status di intermediari finanziari direttamente subordinati sarà revocato dalla nuova normativa sui mercati finanziari. Perciò, a seconda della loro attività, i saggiatori del commercio dovranno iscriversi presso un organismo di autodisciplina (OAD) oppure essere autorizzati dalla FINMA e sottoposti alla vigilanza da parte di un organismo di vigilanza (OV).

Due tipi di saggiatori del commercio

Il nuovo quadro normativo distingue tra due tipi di saggiatori del commercio che saranno assoggettati a requisiti e organismi di vigilanza diversi.

Il criterio discriminante per i saggiatori sarà il commercio a titolo professionale (Attività economica indipendente diretta al conseguimento di un guadagno durevole (art. 3 LIsFi)) in metalli preziosi bancari. (Sono considerati metalli preziosi bancari: (i) le verghe e le granaglie d'oro con il titolo minimo di 995 millesimi, (ii) le verghe e le granaglie d'argento con il titolo minimo di 999 millesimi e (iii) le verghe e le schiume di platino e palladio con il titolo minimo di 999,5 millesimi (art. 178 OCMP)). Sia i saggiatori che commerciano direttamente tali metalli che i saggiatori che commerciano attraverso una società del gruppo soddisfano questo criterio.

Gli OV vigileranno sui saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi bancari. L'assoggettamento a vigilanza statale è una condizione preliminare per l'ammissione alla maggior parte dei mercati internazionali per i metalli preziosi, come la London Bullion Market Association (LBMA). Si prevede che i mercati internazionali di metalli preziosi riconosceranno gli OV come vigilanza statale. In tal modo, l'ammissione a tali mercati dovrebbe essere garantita.

I saggiatori del commercio che non commerciano metalli preziosi bancari dovranno iscriversi a un OAD e non saranno controllati da OV. Si prevede che questi OAD non saranno riconosciuti come vigilanza statale dai mercati internazionali.

I nuovi requisiti

I requisiti imposti ai saggiatori del commercio dalla nuova normativa variano a seconda che questi commercino metalli preziosi bancari o no.

Saggiatori che non commerciano metalli preziosi bancari
I saggiatori del commercio (art. 41 LCMP) che rientrano in questa categoria sono attualmente affiliati a un OAD o subordinati direttamente alla FINMA. Nel primo caso possono rimanere nell'OAD. Nel secondo caso dovranno affiliarsi a un OAD per essere conformi alla LRD. (art. 14 LRD e art. 2 cpv. 3 LRD come modificati dalla LIsFi) A questo fine dovranno:

  • richiedere l'iscrizione a un OAD;
  • redigere una politica LRD;
  • allestire un processo di onboarding dei clienti comprendente controlli KYC (Know-your-customer);
  • definire i titolari delle mansioni in materia di antiriciclaggio di denaro (responsabile LRD e sostituto);
  • nominare una società di audit LRD.

I saggiatori del commercio che attualmente non sono assoggettati a un OAD, ma sono subordinati direttamente alla FINMA possono servirsi della loro struttura antiriciclaggio esistente. Tuttavia, il passaggio dalla subordinazione diretta alla FINMA all'affiliazione a un OAD richiederà modifiche della documentazione e dei processi in materia di antiriciclaggio. Ogni saggiatore del commercio dovrà valutare individualmente l'OAD di sua preferenza, la misura in cui la sua struttura antiriciclaggio esistente soddisfa i requisiti LRD e la società di audit da incaricare.

Saggiatori che commerciano metalli preziosi bancari
I saggiatori del commercio che commerciano direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari (art. 42bis LCMP come modificato dalla LIsFi) necessitano dell'autorizzazione della FINMA e sottostanno alla vigilanza continuativa da parte di un organismo di vigilanza. (art. 43a cpv. 1 LFINMA come modificato dalla LIsFi)

La società che commercia metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo necessita parimenti dell’autorizzazione. Ai fini di ottenere l'autorizzazione, il saggiatore del commercio dovrà:

  • stabilire regole adeguate di conduzione dell’impresa;
  • organizzarsi in modo tale da poter adempiere gli obblighi previsti dalla presente legge;
  • identificare, misurare, gestire e sorvegliare i propri rischi e provvedere a istituire efficaci controlli interni;
  • essere effettivamente diretto dalla Svizzera; (Sono eccettuate le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che l’istituto finanziario faccia parte di un gruppo finanziario sottoposto a un’adeguata vigilanza su base consolidata.)
  • offrire la garanzia di un’attività irreprensibile;
  • mantenere un capitale minimo di CHF 100 000 interamente versato in contanti. (art. 34b segg. OCMP (progetto modificato dal progetto di OIsFi))

Le persone che detengono una partecipazione qualificata (Per “persona che detiene una partecipazione qualificata” s'intende chiunque partecipi direttamente o indirettamente allo stesso con almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o chiunque possa influenzarne altrimenti in maniera determinante l'attività.) in un saggiatore del commercio e le persone responsabili della sua amministrazione o gestione sono soggette ai requisiti elencati di seguito.

  • Le persone responsabili della sua amministrazione e gestione devono:
    • offrire la garanzia di un’attività irreprensibile;
    • godere di buona reputazione e disporre delle qualifiche professionali necessarie alla funzione.
  • Le persone responsabili della gestione devono inoltre:
    • avere il loro domicilio in un luogo dal quale possono esercitare effettivamente la gestione.
  • Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono:
    • godere di buona reputazione e garantire che l’influenza da loro esercitata non pregiudichi un’attività prudente e solida. (art. 34c segg. OCMP (progetto modificato dal progetto di OIsFi))

La domanda di autorizzazione del saggiatore del commercio dovrà comprovare l'adempimento dei criteri menzionati.

Una volta ricevuta l'autorizzazione, i saggiatori del commercio devono:

  • comunicare alla FINMA ogni mutamento dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione;
  • se il mutamento è di grande importanza, ottenere previamente l’autorizzazione della FINMA. (art. 34a OCMP (progetto modificato dal progetto di OIsFi))
Calendario

Si consiglia vivamente ai saggiatori del commercio di iniziare a prepararsi in vista dei cambiamenti in modo da mettersi a norma ed evitare di dover introdurre modifiche urgenti alla corporate governance.

La LIsFi e le relative modifiche della LRD e della LCMP e le rispettive ordinanze dovrebbero entrare in vigore il 1° gennaio 2020. Le scadenze indicate di seguito sono basate su tale presupposto.

Saggiatori che non commerciano metalli preziosi bancari
I saggiatori che non commerciano metalli preziosi bancari e che sono attualmente affiliati a un OAD possono rimanere in tale OAD. I saggiatori del commercio direttamente subordinati alla FINMA dovranno presentare domanda a un OAD nel 2020. Potranno proseguire l'attività finché l'OAD non avrà deciso riguardo alla loro domanda. (art. 42 LRD come modificato dalla LIsFi) L'OAD verificherà se il saggiatore del commercio ha adempiuto ai suoi obblighi LRD dopo l'ultimo audit FINMA. (Disposizioni transitorie progetto di ORD come modificate dal progetto di OIsFi)

Saggiatori che commerciano metalli preziosi bancari
I saggiatori che commerciano metalli preziosi bancari e che sono affiliati a un OAD devono rimanere in tale OAD finché sono soggetti alla vigilanza di un OV e autorizzati da parte della FINMA. Questi saggiatori del commercio devono:

  • annunciarsi alla FINMA entro il 30 giugno 2020;
  • soddisfare gli obblighi imposti dalla LIsFi entro la fine del 2021 e
  • presentare domanda di autorizzazione alla FINMA entro la fine del 2021.

Potranno proseguire l'attività commerciale finché non sarà stata presa una decisione riguardo alla loro domanda. (Disposizioni finali LCMP come modificate della LIsFi)

Lo stesso vale per i saggiatori del commercio che commerciano metalli preziosi e sono direttamente subordinati alla FINMA. Inoltre, tali saggiatori dovrebbero essere affiliati temporaneamente a un OAD prima di essere assoggettati a un OV. Il saggiatore del commercio può evitare la vigilanza transitoria da parte di un OAD se:

  • riceve conferma di essere assoggettato a un OV entro la fine del 2020 e
  • presenta domanda di autorizzazione alla FINMA entro la fine del 2020.

L'OV verifica se gli obblighi di due diligence previsti dalla LRD sono stati rispettati dopo l'ultimo audit FINMA. (Disposizioni finali OCMP (progetto modificato dal progetto di OIsFi))

Non sono previsti requisiti relativi a un registro dei consulenti alla clientela né a un ombudsman

Non essendo fornitori di servizi finanziari, i saggiatori del commercio non devono essere iscritti nel registro dei consulenti alla clientela ai sensi della LSerFi né presso un ombudsman. Inoltre, per le offerte pubbliche di oro bancario e non bancario non è richiesta la pubblicazione di un prospetto che sia verificato da un organo di verifica svizzero abilitato.

I nostri servizi

Grazie alle consulenze fornite a numerosi trader di hard commodity su questioni legali e regolamentari, la nostra società ha acquisito una vasta esperienza in questi settori ed è in grado di assistervi efficacemente nell'adeguamento della vostra azienda alle imminenti modifiche normative.

In quest'ottica proponiamo in particolare i seguenti servizi:

  • presentazione della domanda di autorizzazione alla FINMA, corrispondenza con le autorità, preparazione di colloqui;
  • presentazione della domanda di iscrizione a un OAD o OV, consulenza sulla necessaria documentazione di supporto e creazione di una solida procedura in materia di antiriciclaggio;
  • definizione delle regole obbligatorie di gestione aziendale;
  • consulenza sulle modalità per individuare, misurare, controllare e monitorare i rischi e organizzare i relativi controlli interni;
  • consulenza sui requisiti minimi di capitale.

Ognuno di questi servizi sarà fornito su misura per le specifiche esigenze della vostra azienda in modo da garantire una transizione lineare ed efficiente al nuovo regime normativo. Per qualsiasi domanda in proposito, non esitate a contattarci.

Saremo lieti di assistervi!

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