Al fine di contrastare l’elusione dei controlli sulle esportazioni, con il 12° pacchetto di sanzioni dell’UE del 18 dicembre 2023 è stato introdotto per la prima volta nella storia delle sanzioni un obbligo contrattuale concreto tramite la cosiddetta «clausola No Russia».
Dal 20 marzo 2024, le aziende che esportano determinati beni e tecnologie devono rispettare questo nuovo regolamento. Questa disposizione, contenuta nell’articolo 12g del Regolamento UE 833/2014, mira a prevenire l’elusione delle sanzioni contro la Russia.
Il 31 gennaio 2024, il Consiglio federale ha deciso di adottare il 12° pacchetto di sanzioni dell’UE nei confronti della Russia, rafforzandone così l’effetto. Di conseguenza, con l’articolo 14f anche la «clausola No Russia» è stata ora inserita nell’ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina (RS 946.231.176.72), entrata in vigore il 20 marzo 2024 (RU 2024 51): Ordinanza del 4 marzo 2022 che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina.
Occorre considerare quanto segue: Le aziende interessate da questo regolamento devono includere nei loro contratti una clausola che vieti contrattualmente la riesportazione di beni in Russia o il loro utilizzo in Russia. Questo vale in particolare per le aziende che producono o vendono beni nei seguenti settori: aviazione e industria spaziale, carboturbi e additivi per carburanti, armi da fuoco e apparecchiature elettriche. Per assicurarsi di non essere interessati da questo regolamento, le aziende dovrebbero controllare gli elenchi di beni di cui all’articolo 14f. Per maggiori informazioni: SECO.
L’articolo 14f dell’Ordinanza che istituisce provvedimenti in relazione alla situazione in Ucraina obbliga le imprese a includere una clausola che vieti la riesportazione in Russia e la riesportazione per l’uso in Russia nei loro contratti di:
di beni o tecnologie verso Paesi terzi.
Inoltre, l’articolo 14f, cpv. 3, prevede l’obbligo per le imprese di notificare alle autorità nazionali competenti (in Svizzera, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR, la Segreteria di Stato dell’economia, SECO) nel caso in cui vengano a conoscenza di un’infrazione da parte della controparte.
Al fine di rispettare la «clausola No Russia», il capoverso 2 dell’articolo 14f richiede un accordo contrattuale aggiuntivo su «adeguate misure correttive» in caso di violazione della clausola da parte della controparte. Questi rimedi devono essere ragionevolmente efficaci e mirare a dissuadere le aziende al di fuori della Svizzera dal commettere violazioni. Adeguate misure correttive includono la risoluzione del contratto o il pagamento di una penale in caso di violazione del contratto.
Sono interessati dal nuovo regolamento i seguenti beni e tecnologie:
Sono esclusi dal regolamento i contratti con partner commerciali del SEE o di uno dei Paesi partner elencati:
Ai sensi dell’articolo 35, cpv. 29, dell’ordinanza sull’Ucraina, l’obbligo contrattuale di impedire la riesportazione di cui all’articolo 14f, cpv. 1, non si applica alle transazioni contrattualmente concordate prima del 1° febbraio 2024 ed effettuate entro il 20 dicembre 2024 o i cui contratti sono scaduti, a seconda di quale data sia precedente.
I contratti stipulati prima del 1° febbraio 2024 e che vanno oltre il 20 dicembre 2024 devono essere aggiornati in conformità all’articolo 14f e devono contenere una corrispondente «clausola No Russia», in caso di dubbio concordata retroattivamente.
L’accordo di una «clausola No Russia» deve essere verificabile al più tardi al momento dell’esportazione, della vendita, della fornitura o del trasferimento delle merci in questione verso il Paese terzo.
Importante: ciò vale anche per le aziende che nel frattempo non sono state interessate dalle misure relative alle sanzioni alla Russia.
Allo stesso tempo, la clausola può fungere da linea guida per le aziende che sono interessate a partecipare alle sanzioni alla Russia con lungimiranza o per proprio interesse e vogliono attuarle contrattualmente.
Gli ausili interpretativi pubblicati non sono giuridicamente vincolanti e contengono clausole tipo che non possono essere adottate come soluzione generalmente valida. In questo caso occorre esaminare i requisiti specifici caso per caso nonché in relazione al rispettivo Paese partner e ai beni forniti. Bisogna anche tenere conto della possibilità di modifiche contrattuali. In questo contesto, vorremmo sottolineare che la Germania e la Cina, ad esempio, regolano o vietano la presentazione di dichiarazioni di boicottaggio nel commercio estero.
Saremo lieti di supportarvi in questo contesto, in particolare nella definizione strategica dei requisiti derivati e nell’attuazione operativa per l’interpretazione e l’implementazione dei meccanismi e delle clausole corrispondenti nei vostri contratti.
Editoriale
Questa articolo è aggiornata al 13 maggio 2024. Desideriamo sottolineare che la situazione politica è estremamente dinamica e che le leggi possono cambiare con breve preavviso. Vi terremo aggiornati su tutti gli ulteriori sviluppi.